Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









R.D.L. 28/08/1924 n. 1396

Articolo 10

-all'art. 29 è sostituito il seguente: La facoltà e le autorizzazioni demandate in materia di gestione di opere pubbliche dalle disposizioni in vigore all'amministrazione dei lavori pubblici, o agli organi da essa dipendenti, sono deferite al ministero delle finanze (direzione generale del catasto e dei servizi tecnici) o agli uffici tecnici di finanza, quando si tratti di lavori eseguiti sotto la direzione degli uffici stessi, salvo sempre i casi e le attribuzioni di competenza del consiglio superiore dei lavori pubblici o dell'ispettore superiore di circolo del genio civile.

Articolo 11

-all'art. 40 è sostituito il seguente: Le disposizioni del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, ai lavori che si eseguiscono con o senza concorso dello Stato, dalle provincie, dai comuni o dai consorzi amministrativi per l'esecuzione di opere pubbliche. Gli appalti mediante licitazione o trattative private e l'esecuzione in economia sono consentiti salvo, per i comuni e le provincie, il parere del consiglio di prefettura, anche fuori dei casi previsti nell'art. 52 del R.D. 30/12/1923 n. 2839, concernente la riforma della legge comunale e provinciale e nell'art. 258 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 04/02/1915 numero 148, modificato dall'art. 92 del citato R.D. 30/12/1923 n. 2839, quando ricorrano le stesse circostanze speciali ed eccezionali indicate nell'art. 6 del R.D. 18/11/1923 n. 2440, e 41 del regolamento 23/05/1924 n. 827, sulla contabilità generale dello Stato e nell'art. 7 del presente decreto. Restano ferme le disposizioni degli articoli 184, 186, 187 e 188 del testo unico, salvo per quanto riguarda l'art. 186 la modificazione ad esso apportata dall'art. 54 del citato R.D. 30/12/1923 n. 2839. L'autorizzazione prefettizia per la dispensa dagli incanti è richiesta soltanto per gli appalti il cui valore complessivo ecceda le £. 5000 se si tratti di pro- R.D.L. 28/08/1924 n. 1396 – Modificazioni al R.D. 08/02/1923 n.422 sulla esecuzione di opere pubbliche. vincie e £. 2000 se di comuni. La risoluzione dei contratti nel caso previsto dall'art. 9 del presente decreto è pronunziata dalle amministrazioni appaltanti nei modi e con le garanzie di legge. Lo svincolo parziale o anticipato della cauzione, ammesso dall'art. 21 di detto decreto dovrà per le provincie e per i comuni essere autorizzato nei modi prescritti dall'art. 180 del regolamento approvato con R.D. 12/02/1911 n. 297. La facoltà attribuita al ministro per le opere dello Stato dal 6/a comma dell'art. 9 del presente decreto, è estesa alle deputazioni provinciali, alle giunte comunali ed agli organi corrispondenti dei consorzi e degli en- ti autonomi costituiti per l'esecuzione dei lavori pubblici. Per le opere di rispettiva competenza.

Articolo 12 Gli incanti per l'appalto di opere dipendenti dal ministero dei lavori pubblici, il cui importo eccede le £. 500.000 saranno tenuti simultaneamente presso l'amministrazione centrale e presso la prefettura della provincia nella quale si devono eseguire.

Articolo 13 Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale del regno e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924. VITTORIO EMANUELE Mussolini - Sarrocchi - Federzoni – Dè Stefani - Di Giorgio - Revel – Nava - Ciano. Visto, Il Guardasigilli: Oviglio. Registrato alla corte dei conti, con riserva, addì 18 settembre 1924. Atti del governo, registro 228, foglio 110. - Casati.

 

Pagina 2/2 - pagine: [1] [2]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional